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PATENTE MOTO SENZA ESAME

Ecco cosa dice la legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina l'accesso graduale alle patenti A2 e A per chi ha già licenze di categoria inferiore.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha assunto piena operatività la normativa che permette l'accesso graduale alle patenti A2 e A per tutti i motociclisti che, già in possesso delle licenze A1 e A2, vogliano passare a un livello superiore senza dover sostenere di nuovo l'esame in motorizzazione.
D'ora in poi, infatti, sarà possibile avere l'aggiornamento della patente semplicemente compiendo un percorso di formazione obbligatoria all'interno della scuola guida. 

CHI PUO' BENEFICIARE DELLA NORMA

Può essere ammesso alla formazione, ai fini del conseguimento della patente di categoria A2 (anche speciale) il conducente che ha compiuto diciotto anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A1 (anche speciale), che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A2 (in sostanza, del foglio rosa, che può essere richiesto alla Motorizzazione con apposita istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 per accesso graduale senza esame).
Per il conseguimento della patente A (anche speciale), può essere ammesso alla formazione il conducente che ha compiuto venti anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A2, anche speciale, e che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A.
E' escluso dall'accesso alla formazione il conducente in possesso di abilitazione alla guida di veicoli di categoria A1 in quanto titolare di patente di categoria B.

COME FUNZIONA LA FORMAZIONE

La formazione consiste in sette ore di corso. Le prime tre ore sono dedicate alla "preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale e a manovre particolari ai fini della sicurezza stradale". L'allievo deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo.

L'allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L'allievo deve essere anche in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocita' minima di 50 km/h. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi. Queste ore di formazione possono essere collettive, per un massimo di cunque allievi.

Le restanti 4 ore sono dedicate alla guida nel traffico, sia a livello urbano, sia extraurbano (comprese le autostrade). Queste ore di formazione devono essere individuali.

E DOPO IL CORSO?

Una volta che la scuola guida ha trasmesso tutta la documentazione al CED della Motorizzazione, rilascia al candidato un attestato firmato in digitale, in cui si attesta lo svolgimento del corso per il passaggio graduale di patente senza esame finale. Lo stesso candidato riceverà poi in tempi brevi la nuova patente aggiornata per posta.

 





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